Modifiche al regime della trasparenza (art. 1, commi da 125 a 129 Legge 124/2017 come modificati dal D.L. 30/0472019 n. 34)

La norma in oggetto ha integralmente sostituito i commi da 125 a 129 della Legge 124/2017. In base al nuovo testo entro il 30/06 di ogni anno (e non più il 28/02) le associazioni, le fondazioni, le Onlus e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs 286/1998 devono pubblicare sui propri siti internet le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi e i contributi erogati nell’anno precedente dalle amministrazioni pubbliche e dalle società da queste controllate. Oltre allo spostamento del termine dal 28/02 al 30/06 un’ulteriore novità riguarda l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione di tutte quelle sovvenzioni, sussidi, contributi che hanno carattere generale o natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Per quel che riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria le informazioni di cui sopra devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio depositato presso la CCIAA. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o non tenute alla redazione della nota integrativa le informazioni devono essere pubblicate sui propri siti internet o, in mancanza, su quelli della associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

L’inosservanza di quanto sopra comporta (a partire dal 01/01/2020) una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di euro 2.000 con l’intimazione di procedere entro i successivi 90 giorni alla pubblicazione di quanto richiesto. Ove non si provveda entro tale termine scatta la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente indicare in nota integrativa o nel sito internet l’esistenza degli stessi, senza che sia richiesta l’indicazione dell’importo, dell’ente erogante e degli altri dati richiesti dalla normativa.

Permane il limite dei 10.000 euro annui al di sotto del quale non è necessario effettuare alcuna comunicazione.

In questo contesto si segnala che l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in relazione all’attività di formazione continua finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali ha confermato l’obbligo in capo alle imprese che usufruiscono della formazione di assolvere agli obblighi informativi appena descritti. E’ quindi importante che ad ogni inizio d’anno le imprese, le associazioni, le fondazioni, le onlus e le cooperative sociali che hanno usufruito nell’esercizio precedente della formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali per i propri dipendenti acquisiscano i dati relativi ai benefici ottenuti da pubblicare nel proprio bilancio o nel sito internet come richiesto dalla normativa.

Lo Studio è a disposizione dei propri clienti per assisterli nell’assolvimento di quanto previsto dalla normativa in oggetto.