Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale (art. 13-bis del D.L. 30/4/19 n. 34, art. 29 comma 2 D.Lgs n. 504/95 e nota n. 131411.19 Agenzia Dogane e Monopoli)

La norma in oggetto ha ripristinato l’obbligo di denuncia dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici da parte degli esercizi pubblici (bar/ristoranti), di intrattenimento pubblico (ad es. discoteche), degli esercizi ricettivi(alberghi, agriturismi, ecc.) e dei rifugi alpini. Rispetto al tema la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli specifica che:

  • I soggetti in attività prima del 29/08/2017 già in possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti ad alcun adempimento, salvo il caso che nel frattempo siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, nel qual caso l’attuale gestore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio;
  • I soggetti che hanno avviato l’attività nel periodo compreso tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 o che hanno effettuato la comunicazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in data anteriore al 29/08/2017 ma non abbiamo completato l’iter per il rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo, devono entro il 31/12/2019 presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici;
  • Per i soggetti che invece hanno avviato l’attività a partire dal 30/06/2019 la comunicazione da presentare al SUAP per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia di inizio attività per l’Ufficio delle Dogane.

Permangono non soggette all’obbligo di denuncia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere e mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata.