Crisi di impresa: indicatori della crisi (art. 13 Legge 14 del 12/01/2019)

In una precedente circolare informativa del 06/05/2019 abbiamo rilevato che con l’approvazione della legge in oggetto è stato modificato l’art. 2086 del codice civile introducendo, in capo all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con l’obiettivo di rilevare tempestivamente l’insorgere di una eventuale crisi di impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione delle iniziative idonee per superare tale stato di crisi.

In questo contesto la norma individua quali indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rilevabili attraverso indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio alla data della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.

La norma prosegue osservando che sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Prosegue rilevando che costituiscono indici di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dovrà, con cadenza triennale, elaborare degli indici che consentano di misurare quanto appena esposto.

L’applicazione degli indici per rilevare un eventuale stato di crisi decorrerà dal mese di agosto 2020 (è attualmente in discussione una possibile proroga di un anno per le imprese di minori dimensioni), ma è del tutto evidente che già oggi è necessario che tutte le imprese si preoccupino di verificare come sono posizionate dal punto di vista reddituale, patrimoniale e finanziario al fine di utilizzare i mesi che mancano prima dell’entrata in vigore di quanto descritto per introdurre tutti gli eventuali correttivi necessari ad evitare di dover rientrare nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui ci occuperemo in una prossima circolare informativa.