Con il decreto in oggetto è stato stabilito che, oltre ai soggetti già precedentemente obbligati, devono provvedere a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie anche i seguenti professionisti iscritti agli Albi della professione sanitaria di:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario;
- Biologi
L’obbligo riguarda le spese sanitarie fatturate alle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2019 e quindi la trasmissione è da assolvere entro il 31/01/2020.
Ricordiamo che l’obbligo di trasmissione riguarda tutte le spese mediche per le quali il cliente persona fisica non abbia espresso il proprio diniego alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Essendo un obbligo introdotto al termine dell’esercizio è tuttavia assai difficile che qualcuno dei professionisti interessati si sia preoccupato di richiedere ai propri clienti tale esonero.
Lo Studio è pertanto disponibile ad assistere i professionisti interessati dal nuovo adempimento nel provvedere alla trasmissione dei dati richiesti.