Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2020 (art. 15 D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019, art. 10-bis, comma 1 D.L. 119/2018 e art. 9-bis D.L. 135/2018)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2020 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.

Il secondo comma dell’articolo in commento prevede inoltre che i soggetti che utilizzano i corrispettivi (e non le fatture) per documentare i servizi resi dovranno dal 01/07/2020 adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.