Nuovo credito di imposta per investimenti realizzati nell’anno 2020 (art. 1, commi da 184 a 197 Legge 160/2019)

In sostituzione del maxiammortamento e dell’iperammortamento (che restano in essere solo per gli investimenti realizzati sino al 31/12/2019 o per i quali entro tale data sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto e versato un acconto di almeno il 20%) viene introdotto per gli investimenti effettuati nell’anno 2020 un credito di imposta pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni e del 20% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 10.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);
  • 15% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 700.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016);
  • 6% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni.

Il credito di imposta vale anche per gli ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2020 per i quali sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% con consegna entro il 30/06/2021.

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese e, per quel che riguarda unicamente gli investimenti con credito di imposta al 6% tutti i professionisti (compresi anche le imprese e i professionisti in regime forfetario) ad esclusione di quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Le imprese che intendono usufruire del credito di imposta devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi dei dipendenti.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa, con l’esclusione delle autovetture, dei beni con aliquote fiscali di ammortamento inferiori a 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.

Il credito di imposta è fruibile in compensazione nei modelli F24 a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione del bene in cinque rate annuali (tre nel caso di credito di imposta pari al 15%). Pertanto per investimenti realizzati nel 2020 il credito di imposta sarà fruibile negli anni dal 2021 al 2025.

Le imprese che usufruiranno del credito di imposta del 40% e 15% dovranno comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico alcune informazioni sugli investimenti effettuati con un modello che dovrà essere approvato.

Al fine di consentire i controlli i soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine sulle fatture di acquisto e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati deve essere riportato il riferimento alla normativa con una frase del tipo “Bene agevolato ai sensi dell’art. 1, commi da 184 a 194 della Legge 160/2019”. Ulteriori adempimenti sono previsti per gli investimenti agevolati al 40% e al 15%.

Il credito di imposta è esente da imposte sul reddito e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi beni agevolati a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto per l’acquisto dei beni stessi.

Sui beni oggetto dell’agevolazione è necessario effettuare un monitoraggio. E’ previsto infatti che nel caso siano ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all’acquisto il credito di imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il costo dei beni ceduti/trasferiti. La restituzione del credito di imposta sui beni ceduti nei due anni dovrebbe essere esclusa nel caso di investimenti sostitutivi. Sul tema si è in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.