Indennità in favore dei lavoratori autonomi (art. 27-31 e 44 D.L. 18 del 17/03/2020)

Con gli articoli riportati del D.L. Cura Italia viene riconosciuta una indennità di euro 600,00 che non concorre a formare il reddito del percipiente ai seguenti soggetti:

  • Professionisti con partita IVA attiva al 23/02/2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti e artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare ad eccezione della gestione separata Inps;
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari pensione e non titolari di un rapporto di lavoro alla data del 18/03/2020
  • Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 con un reddito non superiore a euro 50.000.

Prossimamente l’INPS provvederà a definire le modalità per poter procedere alla richiesta dell’indennità di cui sopra. Preme qui sottolineare che il testo normativo non sembra legare la corresponsione dell’indennità a un qualche “danno economico” da dimostrare derivante dall’emergenza sanitaria in corso. Non appena verranno chiarite le modalità attuative provvederemo a contattare gli interessati per procedere con la richiesta.

In favore dei professionisti iscritti ad albi professionali non è previsto al momento il riconoscimento dell’indennità. E’ stata invece prevista l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza di cui il Ministero del Lavoro dovrà definire le modalità di attribuzione. La denominazione del fondo fa presumere che l’assegnazione non sarà generalizzata come l’indennità di cui sopra ma riguarderà unicamente gli eventuali professionisti iscritti agli albi che dovessero venirsi a trovare in situazione di estrema difficoltà economica.