Lotteria degli scontrini (Provvedimento n. 80217 del 06/03/2020 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Dal 01/07/2020 verrà avviata in Italia la lotteria degli scontrini. Il consumatore che intendesse partecipare alla lotteria dovrà richiedere il proprio codice lotteria all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it ed esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto prima che venga emesso il documento commerciale.

Mensilmente e poi una volta all’anno (dal 2021 anche con cadenza settimanale) verranno effettuate le estrazioni che si distinguono in:

  • ordinarie (che premiano solo il consumatore): sette premi di euro 5.000 cadauno alla settimana (dal 2021), tre premi da euro 30.000 cadauno al mese e un premio da 1.000.000 di euro nell’estrazione annuale;
  • “zerocontanti” (cioè quelle per le quali il corrispettivo è stato pagato con mezzi di pagamento “tracciabili”) (che premiano sia il consumatore che l’esercente): 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da euro 5.000 ciascuno per l’esercente alla settimana, 10 premi da 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi da 20.000 ciascuno per l’esercente al mese e un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e di euro 1.000.000 per l’esercente nell’estrazione annuale.

Gli importi dei premi sono esenti da tassazione.

L’invio dei dati avviene contestualmente alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti che dovranno verificare il buon esito della trasmissione. A tale scopo l’Agenzia delle Entrate invierà l’esito di scarto o accoglienza del file trasmesso.

Per ogni acquisto effettuato di importo superiore all’euro viene generato dal sistema un biglietto virtuale per ogni euro o frazione superiore ai 50 centesimi, con un massimo di 1.000 biglietti.

La comunicazione dell’avvenuta vincita avviene a mezzo PEC nel caso in cui il consumatore abbia indicato tale indirizzo nell’area riservata del sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it o a mezzo lettera raccomandata. Il vincitore dovrà reclamare la vincita entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In una prima fase non potranno partecipare alla lotteria gli acquisti con corrispettivi trasmessi al sistema tessera sanitaria e quelli per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini della detrazione o deduzione fiscale (es. acquisto di medicinali).