Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L. 34/2020)

Con la norma in oggetto viene introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico delle imprese o all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo dei professionisti. L’agevolazione è rivolta alle imprese ed ai professionisti con volume d’affari inferiore a euro 5.000.000 nell’esercizio precedente a quello in corso al 19/05/2020. Nel caso di contratti di servizio a prestazioni complesse (che comprendano cioè oltre alla locazione anche altri tipi di servizi) o di affitto di azienda, che comprendano almeno un immobile ad uso non abitativo destinato agli usi di cui sopra il credito di imposta è ridotto al 30%.

Per le strutture turistiche e alberghiere il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari realizzato nel periodo precedente.

Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il credito d’imposta spetta sui canoni pagati per quel che riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i locatari esercenti attività economica, cioè titolari di partita IVA, il credito di imposta spetta, a condizione che sia stata conseguita una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di oltre il 50% rispetto al corrispondente mese del periodo di imposta precedente. Tale condizione invece non deve ricorrere per gli enti non commerciali, gli ETS e gli enti religiosi titolari del solo codice fiscale.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione nei modelli F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, o nel modello Unico relativo al periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.

E’ importante sottolineare che il credito di imposta non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte IRES, IRPEF e IRAP e questo concorre ad aumentare ulteriormente l’agevolazione concessa.

Riteniamo importante sottolineare che la nuova agevolazione introdotta non elimina quella introdotta dall’art. 65 del D.L. 18/2020 (si veda la circolare del 22/03/2020). La norma prevede infatti che la nuova agevolazione introdotta non può cumularsi con quella precedente per le stesse spese sostenute. In attesa delle necessarie conferme ministeriali ne consegue che per il mese di marzo 2020 coloro che possono usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 65 del D.L. 65/2020 (immobili di categoria C/1, soggetti per cui l’attività è stata sospesa) possono scegliere di utilizzare questa e non la nuova introdotta dall’art. 28 del D.L. 34/2020 in quanto quest’ultima, come detto, compete solo se si è verificata una riduzione del fatturato/corrispettivi di oltre il 50%, requisito assente nella precedente norma. Per il mese di marzo 2020, per gli immobili diversi dalla categoria C/1 e per le aziende che sono rimaste attive in tale mese, nonché per il mese di aprile e maggio si dovrà invece fare esclusivo riferimento alla nuova norma introdotta con il D.L. 34/2020.

Si evidenzia infine che la norma prevede che l’agevolazione possa essere usufruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissioni Europea del 19/03/2020, che prevedono, tra gli altri, il limite di 800.000 euro quale tetto degli aiuti per impresa (tetto rilevante ma a cui concorrono tutta una serie di aiuti fra cui ad esempio anche l’agevolazione in tema di eliminazione del saldo e del primo acconto IRAP introdotta dall’art. 24 del D.L. 34/2020) e il divieto di concedere gli aiuti Covid-19 ai soggetti che erano in difficoltà già alla data del 31/12/2019.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per fornire il supporto necessario per fruire dell’agevolazione.