Indennità covid-19 – Istruzioni dall’Inps per il riconoscimento ad alcune categorie di soggetti (Circolare Inps n. 80 del 06/07/2020; art. 84, c. 2 D.L. 34/2020)

Con la circolare in commento vengono fornite le istruzioni in merito alla possibilità da parte di alcune categorie di soggetti di richiedere una indennità per il periodo di emergenza epidemiologica. I soggetti interessati sono:

  1. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita IVA al 19/05/2020, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 24/02/2020 e il 19/05/2020;
  3. I lavoratori in somministrazione impiegati in imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020. Per questi soggetti nella circolare vengono elencate le attività che rientrano nei settori del turismo: si sottolinea che sono state fatte rientrare in tale ambito anche la ristorazione, i bar, le gelaterie e le pasticcerie;
  4. I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e d) spetta una indennità per il mese di maggio 2020 di euro 1.000, mentre a quelli di cui alla lettera c) spetta un’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 e di 1.000 per il mese di maggio. Le indennità di cui sopra non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Per i liberi professionisti (vedi soggetti di cui alla lettera a)) è necessario attestare di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al bimestre marzo-aprile 2019. La riduzione del reddito (e non del fatturato come per i mesi precedenti) deve essere determinata secondo il principio della cassa, cioè degli incassi e pagamenti effettuati nei due periodi anzidetti. Per i contribuenti forfetari la determinazione è abbastanza agevole nel senso che è necessario considerare i soli incassi ed applicare sugli stessi la percentuale di reddito forfettizzata (di regola il 78%). Per gli altri contribuenti è necessario considerare le spese effettivamente sostenute nel periodo considerato in relazione all’attività esercitata e, afferma la circolare Inps, anche le eventuali quote di ammortamento di competenza. 

Per ottenere l’indennità i liberi professionisti devono presentare una nuova domanda all’Inps accedendo alla propria area riservata. Lo Studio è disponibile a fornire assistenza agli interessati.