Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 DL 104/2020)

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione del settore agricolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, a patto che non richiedano trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 del decreto 104/2020.

Il datore di lavoro che usufruisce di questa agevolazione è soggetto al divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo previsto dall’art. 14 del decreto stesso.

Per verificare la spettanza e le modalità applicative di tale agevolazione Vi consigliamo di contattare il Vostro consulente del lavoro.