Nuovo credito di imposta su investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

In favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato viene riconosciuto un credito di imposta a fronte degli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 venga accettato dal fornitore il relativo ordine e sia stato pagato almeno il 20% dell’importo a titolo di acconto) in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta, il cui meccanismo ricalca quello introdotto dalla legge 160/2019 per il 2020 (si veda circolare informativa dell’08/01/2020) è determinato in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento. In particolare sono maggiormente agevolati gli investimenti effettuati nel 2021 rispetto a quelli effettuati nel 2022.

Nello specifico il credito di imposta per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (ovvero il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) è pari al:

a) 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 30% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016;

b) 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016;

c) 10% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile);

Per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) è pari al:

d) 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 20% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);

e) 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016);

f) 6% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese e, per quel che riguarda unicamente gli investimenti con credito di imposta al 10%-6% tutti i professionisti (compresi anche le imprese e i professionisti in regime forfetario) ad esclusione di quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa, con l’esclusione delle autovetture, dei beni con aliquote fiscali di ammortamento inferiori a 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.

Il credito di imposta è fruibile in compensazione nei modelli F24 a partire dall’anno di entrata in funzione del bene in tre rate annuali (in unica soluzione per l’ipotesi di cui alla lettera c) per soggetti con volume d’affari inferiore a euro 5.000.000).

Le imprese che usufruiranno del credito di imposta di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e) dovranno comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico alcune informazioni sugli investimenti effettuati con un modello che dovrà essere approvato.

Al fine di consentire i controlli i soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine sulle fatture di acquisto e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati deve essere riportato il riferimento alla normativa con una frase del tipo “Bene agevolato ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020”. Ulteriori adempimenti sono previsti per gli investimenti agevolati alle precedenti lettere a), b), d) ed e).

Il credito di imposta è esente da imposte sul reddito e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi beni agevolati a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto per l’acquisto dei beni stessi.

Sui beni oggetto dell’agevolazione è necessario effettuare un monitoraggio. E’ previsto infatti che nel caso siano ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all’entrata in funzione il credito di imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il costo dei beni ceduti/trasferiti. La restituzione del credito di imposta sui beni ceduti nei due anni dovrebbe essere esclusa nel caso di investimenti sostitutivi.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti sul tema.