Novità in tema di detassazione dei canoni di locazione non percepiti su immobili ad uso abitativo (art. 26 TUIR come modificato dall’art. 6-septies del D.L. 41/2021)

Dal 01/01/2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti non concorrono a formare il reddito (e quindi non determinano il pagamento di imposte) dal momento in cui la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o da una ingiunzione di pagamento. Questa novità riguarda tutti i contratti di locazione su immobili ad uso abitativo e non, come previsto inizialmente solo i contratti stipulati a partire dal 01/01/2020.  In pratica, quindi, ove il locatore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 (ad esempio) abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto potrà dichiarare (e pagare le imposte) solo sui canoni effettivamente percepiti nell’anno 2020.

Ovviamente la norma prevede che gli eventuali canoni di locazione sui quali non vengono pagate le imposte, in quanto non percepiti, ove fossero percepiti in periodi di imposta successivi saranno assoggettati a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria) negli esercizi di percezione.

Si tratta di una novità importante rispetto alle molte situazioni di difficoltà in cui si trovano molti inquilini nel far fronte al pagamento degli affitti per consentire ai proprietari degli immobili, quantomeno, di non pagare imposte su redditi non percepiti.