Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburante nel limite di euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del DPR 917/1986. Questa la formulazione della norma che vuole andare incontro alle problematiche di caro carburante che i dipendenti stanno incontrando. Considerato che tale agevolazione è valida per tutto l’anno 2022 prima di procedere all’acquisto dei buoni è però forse opportuno attendere qualche chiarimento ministeriale sui seguenti temi onde evitare errori di valutazione:
- Tale bonus si aggiunge a quello già previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR che prevede la detassazione dei fringe benefit in natura fino all’importo massimo per il 2022 di euro 258,23 o è ricompreso in tale ambito? (la logica porta a ritenere che sia aggiuntivo e da tenere separato)
- Il fatto che la norma riporta il termine “aziende private” esclude dal beneficio i dipendenti dei professionisti? E quelli degli enti non commerciali?
- Non è chiaro se il bonus possa essere concesso ai soli dipendenti che usano la propria auto per recarsi al lavoro/per fini lavorativi o se sia slegato da questo aspetto.
Quel che pare assodato è che il beneficio possa essere attribuito a singoli dipendenti ben individuati e non alla generalità dei dipendenti.
Sarà nostra premura darvi indicazioni sui temi di cui sopra non appena disponibili. Nel mentre è preferibile un approccio prudenziale sul tema.