Bonus edilizi riconosciuti solo se le aziende applicano i CCNL edili (art. 4 D.L. 13/2022)

Per i lavori edili di importo superiore a euro 70.000 avviati a partire dal 27/05/2022 i benefici previsti da tutta una serie di norme agevolative verranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse verrà indicato il CCNL del settore edile (tra quelli stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative) applicato dall’impresa esecutrice. La verifica della presenza di tale informazione dovrà essere fatta anche ai fini del rilascio del visto di conformità.

Attenzione quindi, in quanto il mancato rispetto di tale nuovo adempimento comporterà, come detto, la perdita dei benefici fiscali previsti dalle seguenti agevolazioni: incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 D.L. 34/2020), eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020), il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020), ristrutturazioni edilizie e bonus mobili (art. 16 D.L. 63/2013)

Il mancato rispetto del nuovo adempimento comporterà inoltre l’impossibilità di procedere con la cessione dei crediti fiscali e lo sconto in fattura previsti dall’art. 121 del D.L. 34/2020.