Collaborazioni occasionali: novità dal 30 aprile 2022

E’ operativa dal 28 marzo 2022 la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.

Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail (si veda sul tema la precedente circolare informativa del 20/12/2021).

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel portale “servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le varie sezioni del modulo che prevedono l’inserimento:

a) dei dati del committente:

– codice fiscale o partita IVA;

– denominazione;

– sede legale.

b) dei dati del collaboratore autonomo:

– codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale”  e riportare i dati anagrafici esteri);

– dati anagrafici;

– cittadinanza;

estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

– domicilio del prestatore.

c) dei dati relativi al rapporto di lavoro:

– data di inizio;

– durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni. N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

– descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;

– compenso stimato;

– sede di lavoro.

d) dei dati relativi all’invio della comunicazione:

– dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che va obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

– la data di trasmissione della comunicazione;

– il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti.

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva:

– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;

– le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

– i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;

– i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;

– gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;

– le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

– i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

– le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali;

– i partiti politici.

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti in merito a quanto esposto.