Contributo per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia (art. 1-quater comma 3 DL 228/2021 e circolare Inps n. 83 del 19/07/2022 e messaggio Inps n. 2905/2022)

Con la circolare in oggetto l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del cosiddetto “bonus psicologo 2022”. Beneficiari del contributo sono le persone residenti in Italia in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica con un ISEE non superiore a euro 50.000.

L’importo del beneficio, fino ad un massimo di euro 50 per ogni seduta psicologica è di:

  • 600 euro in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
  • 400 euro in caso di ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
  • 200 euro in caso di ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro.

Per accedere al contributo bisognerà presentare un’apposita domanda accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps (Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche) o avvalendosi del servizio Contact Center Integrato a partire dal 25 luglio 2022 e fino al 24 ottobre 2022.

Ad accoglimento della domanda l’Inps rilascerà il provvedimento con l’indicazione dell’importo del contributo e il codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni presso un professionista iscritto all’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbia aderito all’iniziativa.