Super-deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024 (art. 4 D.Lgs n. 216 del 30/12/2023)

Per il periodo di imposta successivo al 31/12/2023 (e quindi per l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per i titolari di reddito di impresa e i professionisti il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del minore tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento del costo del personale desumibile dalla voce B9 del conto economico rispetto alla corrispondente voce dell’anno precedente.

L’agevolazione spetta a condizione che:

  • Sia stata esercitata un’attività nel periodo di imposta precedente per almeno 365 giorni (no imprese neo-costituite)
  • L’impresa non sia in liquidazione ordinaria, ovvero in stato di liquidazione giudiziale o abbia fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa;
  • Non applichi il regime forfetario di determinazione del reddito;
  • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di imposta successivo al 31/12/2023 sia superiore a quelli a tempo indeterminato esistenti al termine del periodo di imposta precedente, considerando anche le società controllate o collegate;
  • Il numero dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al termine del periodo di imposta successivo al 31/12/2023 , non sia inferiore o pari a quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.

Un decreto di prossima emanazione dovrebbe definire alcuni aspetti dell’agevolazione per la quale vi chiediamo di far riferimento al Vostro consulente del lavoro.


Modifica alla cedolare secca per le locazioni brevi (art. 1 comma 63 Legge 213/2023)

Dal 2024 sui contratti di locazione breve (quelli relativi ad immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa) l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca aumenta al 26%. L’aliquota è ridotta al 21% sui redditi derivanti da contratti di locazione breve su una unità immobiliare identificata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. In sostanza quindi l’aumento riguarda i redditi conseguiti con contratti di locazione breve dalla seconda alla quarta unità immobiliare destinata a tale scopo (ricordiamo che ove una persona fisica avesse più di 4 unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve si configurerebbe attività di impresa e quindi non sarebbe più applicabile la cedolare secca).

La norma prevede inoltre che, ove ci si avvalga di intermediari per concedere in locazione breve i propri immobili (tramite AIRBNB ad esempio) gli stessi debbano operare una ritenuta a titolo di acconto del 21% sulle somme incassate per conto del proprietario.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli sul tema.


Art-Bonus (circ.n. 34 del 28/12/2023 Agenzia delle Entrate)

Nella circolare in oggetto vengono affrontate alcune tematiche relative al credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo

– la realizzazione, il restauro e il potenziamento di strutture ed enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo

Il cosiddetto “Art-Bonus” determina un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli scopi anzidetti, nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La circolare, nell’identificare i soggetti che hanno diritto al credito di imposta, afferma che lo stesso spetta anche ai soggetti che applicano il regime forfetario e agli imprenditori agricoli mentre non spetta ai trust.

La circolare identifica poi i soggetti a cui è possibile destinare le erogazioni liberali per poter beneficiare dell’Art-Bonus.  

Vengono inoltre riepilogati gli adempimenti necessari per la fruizione dell’Art-Bonus sia lato “mecenati” che lato “soggetti beneficiari”.

Vengono inoltre affrontate due tematiche particolari:

  1. l’ipotesi che le erogazioni liberali vengano effettuate con una raccolta fondi tramite crowfunding, per il quale viene definito che l’importo agevolato è costituito dall’importo versato al netto delle commissioni spettanti all’intermediario per la raccolta fondi;
  2. la necessità di verificare l’obbligo di assoggettare a ritenuta del 4% l’importo dell’erogazione liberale nel caso in cui il mecenate sia un soggetto giuridico (non una persona fisica) e ricorrano le altre condizioni previste dalla norma.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni relative a questa interessante agevolazione sul sito istituzionale: https://artbonus.gov.it/

nel quale è possibile nella sezione “GLI INTERVENTI” selezionare gli interventi da sostenere in base alle proprie preferenze con appositi filtri.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella fruizione del credito di imposta, in termini di importi, utilizzo e soggetti destinatari della erogazione liberale, sulla verifica dell’obbligo di assoggettare a ritenuta l’erogazione liberale e quant’altro necessita.


Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2024 (art. 3, comma 3 D.L. 215/2023)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2024 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.


Contributo energia in favore degli enti del Terzo Settore (art. 8, comma 2 del D.L. n. 144/2022)

Gli enti iscritti al RUNTS, ivi inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus possono richiedere, entro le ore 12.00 del 12/12/2023, un contributo a fondo perduto previsto in loro favore per quel che riguarda i costi energetici e il gas naturale sostenuti nei primi tre trimestri 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021, ove questi siano aumentati di almeno il 20%.

Le domande possono essere presentate unicamente tramite la piattaforma informatica di Invitalia spa a cui si accede tramite SPID, CIE o CNS del legale rappresentante.

Il contributo, riconosciuto sull’incremento del costo sostenuto dall’Ente è determinato in una percentuale compresa tra l’80% (per incrementi pari o superiori al 100%) e il 40% (per incrementi compresi tra il 20 e il 39,99%) con il limite massimo di euro 30.000.

Il contributo NON può essere richiesto dai soggetti che hanno ottenuto la concessione di contributi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del DPCM 08/02/2023 e cioè gli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità o per persone anziane.

Sono previsti controlli a campione sul 10% delle domande ammesse al contributo.

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni al seguente indirizzo internet:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/contributo-energia-enti-registro-terzo-settore

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella presentazione della domanda.