Contributo energia in favore degli enti del Terzo Settore (art. 8, comma 2 del D.L. n. 144/2022)

Gli enti iscritti al RUNTS, ivi inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus possono richiedere, entro le ore 12.00 del 12/12/2023, un contributo a fondo perduto previsto in loro favore per quel che riguarda i costi energetici e il gas naturale sostenuti nei primi tre trimestri 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021, ove questi siano aumentati di almeno il 20%.

Le domande possono essere presentate unicamente tramite la piattaforma informatica di Invitalia spa a cui si accede tramite SPID, CIE o CNS del legale rappresentante.

Il contributo, riconosciuto sull’incremento del costo sostenuto dall’Ente è determinato in una percentuale compresa tra l’80% (per incrementi pari o superiori al 100%) e il 40% (per incrementi compresi tra il 20 e il 39,99%) con il limite massimo di euro 30.000.

Il contributo NON può essere richiesto dai soggetti che hanno ottenuto la concessione di contributi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del DPCM 08/02/2023 e cioè gli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità o per persone anziane.

Sono previsti controlli a campione sul 10% delle domande ammesse al contributo.

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni al seguente indirizzo internet:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/contributo-energia-enti-registro-terzo-settore

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella presentazione della domanda.


Obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico esteso a tutti i contribuenti minimi e forfetari dal 01/01/2024 (art. 18, Legge 36/2022)

Ricordiamo che con il prossimo 01/01/2024, salvo proroghe dell’ultimo momento, verrà meno il periodo di esonero dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per i contribuenti minimi e forfetari che nell’anno 2021 avevano conseguito un volume d’affari inferiore a euro 25.000.

E’ quindi opportuno che i soggetti che attualmente stanno ancora emettendo le fatture in formato cartaceo si attivino per tempo per individuare il servizio da utilizzare per l’emissione delle fatture in formato elettronico. A tale proposito ricordiamo che le fatture elettroniche potranno essere predisposte e trasmesse sia utilizzando il servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Fatture e corrispettivi”) sia utilizzando software dedicati.

Si segnala inoltre che eventuali note di credito emesse dal 01/01/2024 dovranno essere emesse in formato elettronico, anche se riferite ad una operazione precedentemente fatturata in formato cartaceo.

A livello operativo si ricorda che per i soggetti interessati è opportuno attivare il servizio di conservazione elettronica delle fatture fornito dall’Agenzia delle Entrate prima del 01/01/2024 (o comunque prima della emissione della prima fattura).

Per i clienti dello Studio provvederà lo stesso a tale adempimento.


In scadenza il termine per la predisposizione della rendicontazione del contributo del 5 per mille ricevuto il 16/12/2022 (Decreto n. 396 del 13/12/2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)

Con la presente ricordiamo che gli enti del terzo settore che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille relativo all’annualità 2021 in data 16/12/2022 devono entro 12 mesi dal ricevimento predisporre la rendicontazione delle somme ricevute. L’obbligo, che riguarda tutti gli enti che hanno percepito il 5 per mille, presenta una novità importante, come già segnalato nella precedente circolare informativa del 10/01/2023, per quegli enti che hanno ricevuto somme di importo superiore a euro 20.000 che da quest’anno sono obbligati a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma informatica dedicata sul portale servizi.lavoro.gov.it.

Per gli altri enti permane l’obbligo di predisporre il rendiconto e la relazione illustrativa in modalità cartacea.

Lo Studio è a disposizione dei soggetti interessati per assisterli nella predisposizione della documentazione e nella trasmissione al Ministero di quanto richiesto.


Possibile proroga del versamento del secondo acconto di imposta anno 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA con volume d’affari nel 2022 non superiore a 170.000 euro (art. 4 D.L. 145/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2023, è stato disposto, per il solo anno 2023, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo di imposta precedente (2022) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 170.000, possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 entro il 16/01/2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data maggiorate degli interessi, anziché entro il 30/11/2023.

La proroga NON riguarda la seconda rata dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail che continueranno a dover essere pagati entro il 30/11/2023.

Lo Studio provvederà ad inviare agli interessati apposita comunicazione con gli importi dovuti con l’indicazione delle possibili modalità di pagamento.


Comunicazione al Registro delle Imprese del Titolare Effettivo (Decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy del 29/09/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 09/10/2023, è stato reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti con personalità giuridica. Pertanto, entro il prossimo 11/12/2023 le srl, le spa, le sapa, le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica nonché i trust dovranno comunicare al Registro delle Imprese i dati dei titolari effettivi, cioè della/e persona/e fisiche che le possiedono o controllano o ne sono beneficiarie. Non sono soggetti al nuovo adempimento gli imprenditori individuali, le società di persone e le associazioni e gli enti non riconosciuti.

Per i soggetti di nuova iscrizione il termine è fissato in 30 giorni dalla data di iscrizione, così come entro 30 giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni nella situazione comunicata in precedenza.

I dati e le informazioni comunicati saranno inoltre da confermare annualmente entro dodici mesi. La comunicazione potrà avvenire contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio per le società di capitali e gli altri enti soggetti a tale obbligo.

L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 1032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato.

La pratica deve essere firmata digitalmente dall’obbligato (amministratore dell’impresa / fondatori o soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, fiduciario nel caso dei trust) che deve quindi dotarsi di un sistema di firma digitale e può essere trasmessa da un intermediario abilitato. A tal fine lo Studio contatterà i clienti interessati dal nuovo adempimento ed è a disposizione degli interessati per predisporre e trasmettere la relativa pratica.

Ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs 231/2007 i soggetti obbligati devono conservare per un periodo non inferiore a 5 anni un fascicolo dei titolari effettivi che contenga documenti e informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.