Riforma del terzo settore: prima analisi delle conseguenze (D.lgs 117/17, Circolare del Ministero del Lavoro del 29/12/2017 e Risoluzione n. 158/E/2017 Agenzia delle Entrate

In attuazione della legge delega n. 106/2016 il Governo, nel mese di luglio 2017, ha emanato tre decreti legislativi (n. 111/2017, n. 112/2017 e n. 117/2017) relativi, rispettivamente, alla riforma dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF, alla revisione della disciplina dell’impresa sociale e all’introduzione del codice del terzo settore.

Tali decreti, innovando in modo profondo tutta la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), sin da subito hanno creato in coloro che devono applicare la nuova normativa tutta una serie di quesiti e di problematiche generate anche dall’assenza dei decreti attuativi previsti e di circolari esplicative.

Premesso inoltre che il Governo ha la possibilità di emanare decreti correttivi per risolvere gli aspetti più controversi della nuova normativa e quindi che quanto illustrato nel prosieguo potrà subire delle ulteriori modifiche, di seguito si riportano alcune prime considerazioni sulle novità normative.

A. Norme in vigore dal 01/01/2018

Per le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte negli appositi registri dal 01/01/2018 divengono operative le seguenti norme:

a1) Titoli di solidarietà (art. 77 D.Lgs. n. 117/17);

a2) Regime fiscale del social lending (art. 78 D.Lgs n. 117/17), che però richiede un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per definire le modalità attuative;

a3) Social Bonus (art. 81 D.Lgs n. 117/17). Costituisce un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (50% per quelle effettuate da enti e società) in favore degli enti di cui sopra che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/17 con modalità non commerciali (concetto che affronteremo più nel dettaglio quando saranno chiariti alcuni aspetti). Il credito, riconosciuto entro certi limiti, impone in capo agli ETS beneficiari delle erogazioni liberali una serie di adempimenti. Giova però qui ricordare che anche in questo caso la piena operatività di tale norma discende da un decreto del Ministero del Lavoro non ancora pubblicato;

a4) disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 D.Lgs 117/17):

a4-1) non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti se utilizzati per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

a4-2) agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

a4-3) le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa per gli atti di trasferimento della proprietà di immobili a titolo oneroso, a condizione che tali beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale;

a4-4) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato sono esenti dall’imposta di bollo. Su questo punto si osserva che rispetto a quanto previsto sino ad ora per le Onlus viene aggiunta la parte “ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”. Dovrebbe a nostro avviso essere quindi superata la diatriba se le fatture siano o meno da assoggettare a imposta di bollo, nel senso che dal 2018 per gli Enti di cui sopra a nostro avviso sulle fatture non si applica più tale imposta;

a4-6) gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche , ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall’IMU e dalla TASI;

a4-7) i comuni, province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare in favore degli enti di cui sopra la riduzione o l’esenzione dal pagamento di tributi di loro pertinenza diversi dall’IMU e dalla TASI e dai connessi adempimenti;

a4-8) l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 svolte occasionalmente o in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione a condizione che sia stata data preventiva comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 dello stesso decreto;

a4-9) gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui sopra sono esenti dalle tasse di concessione governativa.

a5) nuove detrazione e deduzioni per erogazioni liberali:

a5-1) Le erogazioni liberali in natura e in denaro effettuate con strumenti finanziari tracciabili sono detraibili nella misura del 30% dall’IRPEF delle persone fisiche (35% nel caso l’erogazione liberale in denaro venga fatta in favore di una organizzazione di volontariato) per un importo complessivo massimo per ciascun periodo di imposta di euro 30.000. La misura aumenta la precedente percentuale pari al 26%;

a5-2) le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società possono essere dedotte dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Rispetto alla precedente norma nota come “più dai, meno versi”, la nuova formulazione è più favorevole in quanto non prevede nessun tetto (in precedenza pari a euro 70.000) ed è prevista la possibilità di rinviare la deducibilità delle eventuali erogazioni liberali eccedenti il 10% agli anni successivi (non oltre il quarto periodo di imposta successivo), possibilità non prevista in precedenza;

Su questi due punti il Ministero del Lavoro dovrà emanare un decreto che individui le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione/deduzione e “i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità”.

a-6) esenzione dall’IRES del reddito degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle Organizzazioni di Volontariato e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Per tutti gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superiori ai 100.000 euro annui diviene operativo l’obbligo di pubblicare obbligatoriamente con cadenza annuale nel proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui eventualmente si aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il primo obbligo di pubblicare i dati scatta dal 1/1/2019 con riferimento ai dati 2018. E’ quindi opportuno impostare la contabilità degli enti già da ora in modo tale da poter ricavare i dati da pubblicare con facilità.

B. Norme abrogate dal 01/01/2018

b-1) art. 100, comma 2, lettera l) e l’art. 15 comma 1, lettera i-quater) del Testo Unico delle Imposte sui redditi che prevedevano la possibilità di dedurre/detrarre le erogazioni liberali in denaro, entro certi limiti, in favore delle APS, in quanto sostituite dalle norme più favorevoli di cui sopra;

b-2) la legge “più dai, meno versi” (art. 14, legge n. 35/2005) viene modificata e vale ora unicamente per le erogazioni liberali in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

b-3) tutte le norme riferibili alle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991) e alle APS (Legge 383/2000) che sono state “sostituite” da quelle di cui al D.Lgs 117/2017 entrate in vigore. A seguito di questa modifica l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017 ha affermato che alle organizzazioni di volontariato dal 01/01/2018 non si applica più l’esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro sugli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (nel caso sottoposto un contratto di appalto con ente pubblico), ma la sola esenzione da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’art. 82 D.Lgs 117/17, mentre tali atti risulterebbe assoggettati ad imposta di registro.

C. Norme con efficacia già dal 2017

La Circolare del Ministero del Lavoro pubblicata il 29/12/2017 ha affermato che tutti gli Enti del Terzo Settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio già per quel che riguarda l’anno 2017. In particolare gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a 220.000 euro possono redigere un bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Tutti gli altri devono predisporre un bilancio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario (con l’indicazione dei proventi e oneri dell’Ente) e della Relazione di Missione che illustri le poste del Bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In entrambi i casi al momento gli schemi utilizzabili sono liberi, così come facoltativo (sempre per ora) è la redazione del bilancio sociale.