Confermato l’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori/subcontraenti nell’ambito degli appalti verso la pubblica amministrazione (art. 1, comma 917 lettera b) legge 205/2017)

Dal 01/07/2018 viene confermato invece l’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei subappaltatori/subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto della pubblica amministrazione. L’ambito preciso di applicazione di tale nuovo obbligo deve ancora essere definito dall’Agenzia delle Entrate.

Si può tuttavia in questa fase fornire alcuni paletti che consentano di inquadrare la casistiche interessate:

  1. ci si deve trovare di fronte ad un contratto di appalto nei confronti della pubblica amministrazione. In quanto tale deve essere stato attribuito all’appalto un codice CIG o CUP ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e questo codice deve essere stato portato a conoscenza del subappaltatore/subcontraente da parte del contraente principale. In mancanza l’obbligo non dovrebbe sussistere;
  2. l’obbligo riguarda solo i rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e i soggetti di cui quest’ultimo si avvale. Sono esclusi gli ulteriori passaggi successivi. Così, se l’azienda “A” titolare di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione si avvale di un’azienda “B” per svolgere una parte del lavoro/per acquistare della merce utilizzata specificamente per l’appalto e a sua volta l’azienda “B” si avvale di un’azienda “C” l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda l’azienda “B” e non anche la “C”. E’ quindi necessario inquadrare correttamente il proprio ruolo nell’ambito del contratto di appalto.