L’obbligo da parte dei distributori di carburanti di emettere una fattura elettronica a fronte dei rifornimenti di benzina e gasolio da parte di soggetti titolari di partita IVA è stato, con il decreto in oggetto, prorogato dal 01/07/2018 al 01/01/2019.
E’ stato invece confermato che dal 01/07/2018 per detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante e dedurre il costo per l’acquisto della benzina/gasolio è necessario pagare tali acquisti con mezzi di pagamento tracciabili, riconducibili al soggetto passivo di imposta, quali:
- bonifici bancari o postali;
- assegni;
- addebito diretto in conto corrente;
- carte di credito, debito e carte prepagate.
In sintesi quindi, nel periodo luglio-dicembre 2018 è possibile continuare a documentare gli acquisti di carburante mediante la classica scheda carburante, ma per poterne dedurre il costo e l’IVA è necessario poter dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità di cui sopra (copia del bonifico/assegno o dell’estratto conto bancario o della carta di credito nel quale risultano i pagamenti, ricevute del pagamento a mezzo carta di credito, debito e carte prepagate, ecc.).