Rinvio obbligo fatturazione elettronica per le cessioni di carburante e nuove modalità per poter dedurre/detrarre il costo e l’IVA sull’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione (D.L. 28/06/2018 n. 79, art. 1, commi 917-927 legge 205/2017)

L’obbligo da parte dei distributori di carburanti di emettere una fattura elettronica a fronte dei rifornimenti di benzina e gasolio da parte di soggetti titolari di partita IVA è stato, con il decreto in oggetto, prorogato dal 01/07/2018 al 01/01/2019.

E’ stato invece confermato che dal 01/07/2018 per detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante e dedurre il costo per l’acquisto della benzina/gasolio è necessario pagare tali acquisti con mezzi di pagamento tracciabili, riconducibili al soggetto passivo di imposta, quali:

  • bonifici bancari o postali;
  • assegni;
  • addebito diretto in conto corrente;
  • carte di credito, debito e carte prepagate.

 

In sintesi quindi, nel periodo luglio-dicembre 2018 è possibile continuare a documentare gli acquisti di carburante mediante la classica scheda carburante, ma per poterne dedurre il costo e l’IVA è necessario poter dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità di cui sopra (copia del bonifico/assegno o dell’estratto conto bancario o della carta di credito nel quale risultano i pagamenti, ricevute del pagamento a mezzo carta di credito, debito e carte prepagate, ecc.).