Novità in tema di acquisto di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ad uso abitativo (circ. n. 15/E/2018 Agenzia delle Entrate, art. 1,comma 19 legge 205/2017)

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.M. 488/1999 la fornitura dei cosiddetti “beni significativi” (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza):

  • nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
  • forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione di manutenzione

sono soggetti all’aliquota IVA del 10% anziché del 22% fino a concorrenza del valore complessivo della manodopera e degli altri beni (esempio: totale imponibile della fattura euro 1.000, di cui 800 beni significativi e 200 manodopera: IVA 10% su 200 di manodopera e su 200 di beni significativi, IVA 22% su 600 di beni significativi).

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota IVA in fattura il fornitore deve sempre inserire il dettaglio del valore dei beni significativi. Su questo punto la norma in oggetto interviene specificando che:

  • se il bene significativo è prodotto dal fornitore del servizio deve essere indicato il costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene;
  • se il bene significativo viene acquistato dal fornitore del servizio il valore da indicare non può essere inferiore al costo di acquisto.

E’ pertanto importante prestare attenzione al fatto che il valore indicato dal fornitore in fattura non sia inferiore al costo di produzione o al costo di acquisto del bene significativo al fine di evitare una non corretta applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

Con la circolare in oggetto si specifica inoltre che nel caso di fornitura di parti staccate di beni significativi, queste entrino a far parte del valore dei beni significativi solo se sono fornite contestualmente al bene stesso e non abbiano una loro autonoma funzionalità: in questo caso l’aliquota IVA del 10% si applica solo alle condizioni descritte in precedenza.

In tutti gli altri casi costituiscono parte del servizio e quindi sono sempre soggette all’aliquota IVA del 10%. In base a tale logica la circolare specifica che tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza avendo in generale una autonoma funzionalità rispetto ai beni significativi a cui si riferiscono sono sempre soggette all’aliquota IVA del 10%.