Come osservato nella circolare precedente le fatture emesse a partire dal 01/01/2019 ai soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione e dai non residenti dovranno essere emesse con modalità elettroniche. Da questo punto di vista il recente decreto legge in oggetto ha introdotto importanti modifiche:
- All’art. 10 viene introdotta una norma transitoria che prevede la non applicabilità delle sanzioni in caso di tardiva emissione delle fatture per quel che riguarda i documenti emessi dal 1/1/19 al 30/6/19 a condizione che la fattura sia emessa (e trasmessa allo SDI) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo di riferimento e l’IVA sia liquidata correttamente. A titolo di esempio un contribuente mensile a fronte di una operazione effettuata il 31/01/2019 potrà emettere e trasmettere la fattura sino al 16/02/2019 senza essere sanzionato a patto che la relativa IVA sia versata entro lo stesso 16/02/2019 con riferimento al mese di gennaio 2019. Ove la fattura fosse emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (nell’esempio precedente entro il 16/03/2019) le sanzioni sarebbe ridotte dell’80%. Le sanzioni si applicheranno in misura piena quindi solo a seguito di un ritardo rilevante nell’emissione della fattura.
- Tale norma transitoria viene meno dal 1/7/2019. Da tale data l’emissione della fattura deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata. A tal fine verrà introdotto nel corpo della fattura un ulteriore campo da compilare nel quale indicare la data di effettuazione dell’operazione (se diversa dalla data della fattura) per consentire la verifica di tale termine. Decorsi 10 giorni si applicheranno le sanzioni per la omessa/tardiva fatturazione dal 90 al 180% dell’IVA dovuta.
Le novità in tema di data entro la quale emettere le fatture se devono essere valutate con favore alla luce dei nuovi adempimenti devono però portare tutti i clienti a prestare particolare attenzione al momento di effettuazione delle operazioni ed in particolare all’incasso da parte dei clienti, data dalla quale scattano i termini per l’emissione dei documenti. Deve essere sin d’ora chiaro che, stante l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica all’atto dell’emissione del documento, non potranno più essere sanati comportamenti che portino a sforare i termini sopra descritti.
Il decreto introduce novità anche in termini di:
- Termini di registrazione delle fatture emesse (art. 12 del decreto): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- Registrazione delle fatture di acquisto (art. 13 del decreto): considerato che le fatture elettroniche sono file immodificabili è stato eliminato l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali. Il “protocollo” di registrazione verrà attribuito in automatico dallo SDI;
- Modifica dei termini per l’esercizio della detrazione (art. 14 del decreto): sarà possibile detrarre nel mese di effettuazione dell’operazione (ad esempio gennaio 2019) l’IVA delle fatture registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quelle di effettuazione dell’operazione (ad esempio entro il 15/02/2019) con la sola esclusione del mese di dicembre per il quale le fatture registrate a gennaio del nuovo anno devono obbligatoriamente confluire nel calcolo dell’IVA dell’anno successivo.