Obbligo di iscrizione al nuovo Ordine multi-albo delle professioni sanitarie tecniche (art. 4 comma 13 della legge 11/01/2018 n. 3 e Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018)

Le norme in oggetto hanno istituito i seguenti albi professionali:

a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) albo della professione sanitaria di logopedista;

k) albo della professione sanitaria di podologo;

1) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Da articoli di giornale pare che allo stato attuale molti dei soggetti interessati non abbiano ancora provveduto all’iscrizione ai suddetti albi con il rischio di vedersi contestare l’esercizio abusivo della professione sanitaria, eventualità punita penalmente. Si invitano pertanto gli interessati ad attivarsi per regolarizzare la propria posizione. Per maggiori informazioni si segnala il sito www.tsrm.org relativo alla Federazione Nazionale degli Ordini di cui sopra.