Obbligo di comunicazione online per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% (art. 16, comma 2-bis D.L. 63/2013 come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205)

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dal 21/11/2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni su alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. E’ stato a tal fine realizzato il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it  utilizzabile unicamente per gli interventi la cui fine lavori ricade nell’anno 2018. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per i lavori la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine per la trasmissione è fissata nel 19/02/2019. A mero titolo informativo si ricorda che la circ. n. 21/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo di intervento svolto (es. sostituzione di infissi) la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ritenuta valida, in tale ambito, l’autocertificazione da parte del contribuente.

Le modalità di trasmissione sono dettagliate nella Guida predisposta dall’ENEA che è reperibile sul suo sito. I lavori che devono essere comunicati sono i seguenti:

 

Componenti e tecnologie Tipo di intervento
Strutture edilizie  

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

 

Infissi  

• riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;

 

Impianti tecnologici  

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

microcogeneratori (Pe<50kWe);

scaldacqua a pompa di calore;

generatori di calore a biomassa;

• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

• installazione di impianti fotovoltaici.

 

Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1o gennaio 2017):  

forni

frigoriferi

lavastoviglie

piani cottura elettrici

lavasciuga

lavatrici

 

 

2 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

 

Non è al momento chiaro se il mancato adempimento all’obbligo di comunicazione determini o meno la perdita del diritto alla deduzione dell’agevolazione in presenza del corretto assolvimento di tutti gli altri adempimenti richiesti o implichi l’applicazione di sanzioni. Per prudenza è però meglio provvedere nei termini sopra riportati.