Fattura elettronica dal 01/01/2019: ulteriori considerazioni

Rispetto al tema in oggetto riteniamo opportuno evidenziare alcune problematiche operative che deriveranno dall’adozione dell’obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019:

  • Condizioni e scadenze di pagamento: sulla base delle disposizioni attuali la data della fattura elettronica deve coincidere con quella della trasmissione allo SDI. Ne consegue che le scadenze di pagamento/incasso possono essere posticipate per effetto di tale disposizione. Una fattura relativa a febbraio 2019 che in precedenza veniva emessa in modalità cartacea con data 28/02/2019 e che ora per le tempistiche connesse all’emissione del documento informatico viene emessa il 05/03/2019 con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese ha come scadenza di pagamento il 30/04/2019 e non più il 31/03/2019. Potrebbe quindi essere opportuno rivedere le condizioni contrattuali utilizzate sino ad ora;

  • Comunicazione SDI di mancato recapito della fattura elettronica: ove, per qualsiasi motivo, la fattura elettronica emessa non potesse essere recapitata dallo SDI al cliente e quindi fosse messa a sua disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è fatto obbligo di contattare il cliente per informarlo di tale situazione. E’ utile quindi acquisire dal cliente un indirizzo mail da utilizzare a tale scopo e a tal fine nei prossimi giorni Vi invieremo il facsimile della lettera da inviare a tutti i vostri clienti;
  • Acquisti di carburante: dal 01/01/2019, oltre al pagamento tramite strumenti di pagamento tracciabili (obbligo già in vigore dal 01/07/2018) sarà necessario farsi rilasciare la fattura elettronica per gli acquisti di carburante. Ai fini della deducibilità del relativo costo è necessario che nella fattura sia indicata la targa dell’autoveicolo per il quale è stato fatto il rifornimento;
  • Attenzione agli acquisti promiscui: le persone fisiche che sono anche imprenditori individuali o professionisti devono prestare molta attenzione dal 01/01/2019 agli acquisti effettuati. Se vengono fatti nella sfera privata dovranno fornire il solo codice fiscale; se vengono fatti nella sfera imprenditoriale/professionale dovranno fornire al fornitore la propria partita IVA. E’ importante non fare confusione tra i due ambiti per evitare le evidenti problematiche che ne conseguirebbero. Analogo problema riguarda gli enti non commerciali che svolgono sia attività commerciali che istituzionali. Per questi ultimi è importante che per ogni acquisto che riguarda la sfera commerciale e per gli acquisti promiscui (che riguardano cioè in parte la sfera commerciale e in parte la sfera istituzionale) sia fornita la partita IVA, mentre per gli acquisti inerenti la sola sfera istituzionale sia fornito il solo codice fiscale. E’ evidente che dal lato emittente della fattura si deve prestare attenzione a quale delle due anagrafiche presenti nel database sarà necessario utilizzare di volta in volta per evitare richieste di modifiche successive che si tradurranno di necessità in note di credito/emissione di nuove fatture elettroniche;
  • Obbligo di emissione di autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/97: un obbligo sino ad ora poco considerato, ma che, con l’avvento della fattura elettronica, dovrà far porre partire attenzione ai termini di ricezione delle fatture è quello in base al quale, ove nel termine di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, non si riceve la relativa fattura è necessario autofatturare la prestazione/acquisto effettuato. E’ quindi necessario monitorare con attenzione che, a fronte delle consegne di beni documentate da DDT e ai pagamenti delle prestazioni di servizi, venga consegnata tramite lo SDI la relativa fattura elettronica per evitare di porre in essere un adempimento che non è privo di conseguenze pratiche.