Obbligo di comunicare i dati dell’inquilino anche per gli affitti brevi (art. 19-bis, D.L. 4/10/18, n. 113)

Con la norma in oggetto viene fornita una interpretazione autentica dell’articolo 109 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche ai locatori e sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni (cosiddetti affitti brevi, AIRBNB, ecc.). Gli obblighi previsti consistono nella comunicazione alla Questura, tramite il sito “Alloggiati Web” della Polizia di Stato entro le 24 ore successivo all’arrivo o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore dei dati delle persone alloggiate. La violazione di tale adempimento è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Tale adempimento non è dovuto per contratti di durata superiore ai 30 giorni in quanto vi provvede l’Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione del contratto, con la sola eccezione della presenza di cittadini extracomunitari, nel qual caso vige comunque l’obbligo di comunicarne le generalità e gli estremi del passaporto o di altro documento identificativo entro 48 ore. La sanzione in questo caso può andare da 103 a 1.549 euro.