Nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico e erogazioni liberali agli enti no profit (art. 782 del Codice Civile; Sentenza n. 18725 del 27/07/17)

Torniamo su un tema trattato in relazione alla sentenza della Cassazione in oggetto per estendere il discorso della nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico alle erogazioni liberali in favore degli enti no profit. Nello specifico, le erogazioni liberali effettuate da privati in favore degli enti no profit, prive della forma dell’atto notarile, sono nulle e quindi soggette all’obbligo della restituzione? La risposta è affermativa.

Il rischio di dover restituire quanto ricevuto dovrebbe essere tanto più elevato quanto più l’importo ricevuto è importante (non è probabilmente plausibile immaginare che un erede possa chiedere la restituzione di offerte di importo contenuto ed in ogni caso il “danno” che ne conseguirebbe in capo all’Ente sarebbe contenuto). Può quindi essere opportuno per gli Enti che ricevono erogazioni liberali di importo consistente  valutare la possibilità di formalizzare la donazione con un atto notarile che può essere anche successivo all’incasso ed il cui costo può essere sostenuto anche dal donatario (l’ente no profit). In ogni caso è bene sapere che nessuna tutela, anche in presenza di atto notarile, è possibile ove l’erogazione liberale abbia leso la legittima spettante agli eredi del donante.

In generale quindi in presenza di donazioni di importo rilevante è bene interagire con il donante al fine, per quanto possibile, di valutare i rischi di richieste di restituzione a posteriori da parte degli eredi.