Obblighi di pubblicazione dei benefici economici ricevuti da Enti Pubblici (art. 1 commi 125-128 Legge 124/2017 e circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11/01/2019)

Tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con enti pubblici economici, ordini professionali,  società in controllo pubblico, nonché con società controllate direttamente o indirettamente da queste devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ad eventuali vantaggi economici di qualunque genere (ad esempio la messa a disposizione a titolo gratuito di beni mobili o immobili) ricevuti nell’anno precedente. Quindi entro il prossimo 28/02/2019 è necessario pubblicare i dati e le informazioni relative all’anno 2018.

Le imprese e le cooperative sociali che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ed eventuali ulteriori vantaggi economici di qualunque genere dai soggetti di cui sopra sono invece tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (quindi non entro il 28/02 ma nei termini previsti per la predisposizione e approvazione del bilancio).

Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri (come definiti dal D.Lgs 25/07/1998 n. 286) a pubblicare trimestralmente sui propri siti l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo dei benefici economici ricevuti sia inferiore a euro 10.000 nel periodo considerato.

Secondo l’interpretazione del Ministero il testo della norma che prevede, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione di cui sopra, l’obbligo di restituire le somme ricevute entro tre mesi dalla scadenza dei termini di pubblicazione si applica alle sole imprese e cooperative sociali. La restituzione delle somme non sarebbe invece applicabile alle associazioni, alle Onlus e alle fondazioni.

Nella stessa circolare il Ministero afferma che il controllo sul corretto rispetto dell’adempimento compete all’Amministrazione che ha erogato il beneficio economico.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nell’assolvimento di questo adempimento.