Fatture elettroniche: novità dal 01/07/2019 (Circolare n. 14/E Agenzia Entrate del 17/06/2019 e D.L. 30/04/19 n. 34 come modificato dalla Legge 58 del 28/06/2019)

Per le fatture immediate emesse a partire dal 01/07/2019 i termini per procedere alla trasmissione cambiano (si riducono): è necessario provvedere alla trasmissione allo SDI entro 12 giorni dalla data della fattura. Il mancato rispetto di questi nuovi termini comporta l’applicazione di sanzioni.

Sempre dal 01/07/2019 la norma in tema di fatture prevede l’obbligo di indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni e/o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate al fine di evitare di imporre l’aggiornamento di tutti i software per inserire il nuovo campo “Data effettuazione dell’operazione” ha affermato quanto segue:

-Fatture immediata elettronica: la data della fattura deve sempre coincidere con quella dell’operazione. Da tale data decorrono i 12 giorni per procedere alla trasmissione, onde per cui per una prestazione effettuata il 01/07/2019 si potrà generare la fattura entro il 13/07/2019 datandola 01/07/2019 ed entro il 13/07/2019 provvedere alla trasmissione allo SDI;

– Fattura immediata NON elettronica: Nota bene: i soggetti che emettono ancora fatture cartacee (forfetari, minimi, fatture per prestazioni sanitarie) dal primo luglio devono indicare, ove sia differente, sulla fattura sia la data di emissione sia la data di effettuazione dell’operazione. Es: un contribuente forfetario incassa da un cliente la somma di 1.000 euro il 01/07/2019. Può predisporre la fattura/parcella sino al 13/07/2019 (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione). Se ad esempio la predispone datandola 04/07/2019 deve indicare sulla stessa DATA DELLA FATTURA 04/07/2019, DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE 01/07/2019;

  • Fatture differite: per quel che riguarda le fatture differite la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate al fine di evitare la doppia indicazione (DATA FATTURA e DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE) genera molte perplessità. Secondo l’Agenzia il contribuente potrebbe trasmettere le fatture sino al giorno 15 del mese successivo valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione effettuata. L’esempio riportato dall’Agenzia è il seguente: 3 D.D.T. (documenti di trasporto) datati 2/9/19, 10/9/19, 28/09/2019. Fattura differita generata e trasmessa entro il 15/10/2019 datata 28/09/2019. Una modalità di questo tipo imporrebbe di “ordinare” le fatture da emettere in base alla data dell’ultimo DDT (o documento equivalente) di ciascun cliente. Considerato che la data di effettuazione dell’operazione è rilevante per stabilire in quale mese o trimestre sorge il debito IVA non si riesce a comprendere come la modalità sino ad ora adottata da moltissimi contribuenti di datare le fatture differite a fine mese non possa essere compatibile con il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, stante il fatto che la data di effettuazione delle operazioni risulta dai riferimenti ai DDT riportati in fattura.