Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Circolare n. 15/E Agenzia Entrate del 29/06/2019)

Dal 01/07/2019 scatta l’obbligo per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro di memorizzare e trasmettere telematicamente entro dodici giorni i corrispettivi giornalieri. Tuttavia, a fronte delle difficoltà da parte di molti contribuenti di installare per tempo i registratori telematici necessari per assolvere al nuovo obbligo il cosiddetto Decreto Crescita approvato la settimana scorsa ha previsto che dal 01/07/2019 al 31/12/2019 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, coloro che non hanno ancora la disponibilità del registratore telematico possono, sino alla messa in uso del registratore telematico, continuare ad operare come è stato sino ad ora (rilascio al cliente di ricevuta/scontino fiscale, tenuta del registro dei corrispettivi). Dovranno inviare (con modalità ancora da individuare) i dati dei corrispettivi giornalieri come detto entro il mese successivo a quello dell’operazione (pertanto gli scontrini/ricevute fiscali di luglio dovranno essere trasmessi entro la fine di agosto).

Coloro che si sono già dotati del registratore telematico sono esonerati dall’obbligo di rilascio al cliente della ricevuta fiscale/scontrino fiscale e dalla tenuta del registro dei corrispettivi in quanto la memorizzazione e trasmissione telematica sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Per chi adotta il registratore telematico in un momento successivo al 01/07/2019 tale esonero vale dal giorno della messa in uso.

In luogo dello scontrino/ricevuta fiscale i nuovi registratori telematici dovranno emettere, ove il cliente non richieda l’emissione di una fattura, un documento commerciale le cui caratteristiche sono state definite dal D.M. 7/12/2016 e che costituisce titolo per usufruire delle garanzie sul bene/servizio venduto/prestato. Su richiesta del cliente il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione della partita IVA/codice fiscale dello stesso. In tal caso, il documento commerciale assumerà validità fiscale per l’acquirente che potrà dedurlo dalla propria dichiarazione dei redditi/inserirlo nella propria contabilità.

Si segnala infine che anche per chi è già in regola dal 01/07/2019 non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri non entro 12 giorni ma entro il mese successivo al giorno di effettuazione dell’operazione.