Dal 01/01/2020 elenco dettagliato di documenti per provare le vendite Intra-UE (Regolamento UE 1912/18)

Il 01/01/2020 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 1912/18 che individua i documenti che consentono all’acquirente e al venditore di dimostrare che i beni acquistati/venduti sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro della UE ad un altro Stato membro. Il Regolamento, valido su tutto il territorio della UE, sostituisce le singole normative nazionali al fine di introdurre dei criteri comuni e condivisi per controllare la regolarità delle vendite di beni Intra-UE e combattere gli abusi.

Nello specifico il Regolamento individua tre presupposti:

  1. Entrambi gli operatori (acquirente e venditore) devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi Stati membri della UE;
  2. La cessione deve avvenire a titolo oneroso;
  3. I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Verificati questi tre presupposti sussiste la presunzione della spedizione o trasporto dei beni in altro Stato membro se:

  1. Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contradditori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
  • Documento o lettera CMR riportante la firma;
  • Polizza di carico;
  • Fattura di trasporto aereo;
  • Fattura emessa dallo spedizioniere;

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

oppure,

è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;
  • Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

  1. Il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:
  • La data di rilascio;
  • Il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • La quantità e la natura dei beni;
  • La data e il luogo di arrivo dei beni;
  • Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • L’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Almeno due degli elementi di prova non contradditori quali:

  • Documento o lettera CMR riportante la firma;
  • Polizza di carico;
  • Fattura di trasporto aereo;
  • Fattura emessa dallo spedizioniere;

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei suddetti in combinazione con la polizza assicurativa relativa alla spedizione, o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità, o con la ricevuta di un depositario nella Stato UE di destinazione.

L’impresa deve raccogliere e gestire i documenti relativi alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.

Invitiamo quindi le imprese interessate ad attivarsi al fine di raccogliere, a partire dal 01/01/2020, per ogni singola operazione di acquisto/vendita intracomunitaria di beni la documentazione riportata.