Con il provvedimento in oggetto il Garante della Privacy ha disposto che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con un dipendente, la società/ente datore di lavoro deve provvedere (in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici necessari) a rimuovere gli account di posta elettronica aziendali riconducibili al dipendente previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informare i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi a cui inviare le mail e ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo nel quale tale sistema automatico è in funzione. Un comportamento difforme da quanto descritto è considerato non conforme alla normativa sulla privacy.
Invitiamo quindi tutti i datori di lavoro a tener conto di quanto riportato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente.