Novità in tema di prova delle vendite intra-UE dal 01/01/2020 (Regolamento UE 1912/18)

Torniamo sull’argomento trattato nella precedente circolare del 25/11/2019 per dettagliare ulteriormente due passaggi della nuova normativa che divengono fondamentali al fine di poter emettere fatture non imponibili IVA nelle vendite intracomunitarie.

Il primo passaggio riguarda il fatto che, come detto nella precedente circolare, entrambi gli operatori (acquirente e venditore) devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della UE. Quello che è importante sottolineare è che per poter emettere le fatture nel regime di non imponibilità l’acquirente deve essere iscritto al VIES e il venditore deve verificare tale aspetto prima di ogni operazione di vendita.

Il secondo passaggio riguarda l’obbligo del venditore di indicare le operazioni realizzate nel modello Intrastat.

Si tratta in entrambi i casi di operazioni già note agli operatori. La novità riguarda il fatto che i due adempimenti costituiscono sino al 31/12/2019 un requisito formale la cui assenza non fa venir meno la non imponibilità dell’operazione. Dal 1/1/2020 i due adempimenti divengono un requisito sostanziale il cui mancato rispetto comporta il venir meno del diritto a fatturare in regime di non imponibilità (e quindi l’imponibilità IVA dell’operazione posta in essere).

Ora, soprattutto il tema dell’iscrizione al VIES del proprio cliente deve essere costantemente monitorato in quanto tale iscrizione potrebbe anche venir meno in corso d’anno per scelta dell’acquirente o per provvedimento dell’autorità fiscale del paese d’origine. A tal fine si consiglia di provvedere ad ogni operazione di vendita a verificare la corretta iscrizione a tale elenco sul seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it