Dal 2020 oneri detraibili parametrati al reddito (art. 1, comma 629 della Legge 160/2019)

Dal 2020 (dichiarazioni da trasmettere nel 2021) gli oneri detraibili previsti dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) saranno parametrati al reddito del contribuente. In particolare gli oneri detraibili spetteranno per intero qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro sino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.

Non rientrano in tale contesto (e quindi rimangono in ogni caso detraibili) gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché le spese sanitarie.

Non rientrano in tale contesto neanche gli oneri detraibili previsti da norme diverse dall’art. 15 TUIR, quali le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), le detrazioni per canoni di locazione (art. 16 TUIR) e le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR).