Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4 D.L. 26/10/1999 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n. 157)

Dal 1 gennaio 2020 le società e gli enti soggetti all’IRES, le società di persone e le associazioni professionali, le persone fisiche che esercitano attività commerciali o agricole, i professionisti e i condomini in qualità di sostituti di imposta che hanno affidato/affidano (la novità riguarda anche i contratti stipulati prima del 01/01/2020) il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa,

a) tramite contratto di appalto, subappalto o affidamento:

b) di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;

c) con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;

d) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma,

sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria copia dei modelli F24 comprovanti l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nel contratto di appalto/subappalto/affidamento.

Per consentire il riscontro che quanto si è versato corrisponda alle ritenute dovute dal personale impiegato nell’opera o servizio entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pagamento delle ritenute (prima scadenza il 17/02/2020 per le ritenute di gennaio 2020) le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono inviare al committente (le subappaltatrici per conoscenza anche all’appaltatrice):

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati tramite il codice fiscale, che hanno lavorato direttamente sull’opera/servizio con il dettaglio delle ore, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali operate sul dipendente con separata indicazione della parte imputabile al committente;
  • il modello F24 versato dall’appaltatrice/subappaltatrice/affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Ove le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie non abbiano nel termine indicato provveduto all’esecuzione del versamento di quanto dovuto e/o all’invio della documentazione indicata il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Nel caso il committente non operi come indicato è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione delle stesse nonché di tempestivo versamento.

Tutta la procedura appena descritta può essere evitata ove le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunichino al committente, allegando una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con validità di quattro mesi dalla data del rilascio, la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi ed aver eseguito nel corso degli ultimi 3 periodi di imposta versamenti sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
  • non avere importi iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a euro 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La norma che abbiamo cercato di sintetizzare comporta sicuramente una complicazione degli aspetti amministrativi alle imprese interessate. E’ quindi necessario in primo luogo verificare se sussistono contratti in essere che rispettano tutte le caratteristiche riportate dalle lettere a) a d). In caso affermativo è opportuno attivarsi per concordare con le controparti le modalità di assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti. In ogni caso è forse opportuno introdurre nei nuovi contratti da sottoscrivere clausole che consentano di identificare da subito se il contratto rientra tra quelli interessati dalla norma o meno.