Modifica al regime dei fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1 , commi 632-633 Legge 160/2019)

L’attuale testo dell’art. 51, comma 4, lett. a) del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede che nel caso vengano concessi in uso promiscuo ai dipendenti autoveicoli, motocicli o ciclomotori per la determinazione del valore del fringe benefit si faccia riferimento al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle elaborate dall’ACI. Tale norma resta in vigore per i contratti stipulati sino al 30/06/2020.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 la percentuale del 30% varia a seconda delle emissioni di CO2 dei veicoli in:

  • 25% (quindi più favorevole) per le autovetture, motocicli e ciclomotori con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
  • 30% (quindi invariata) per valori superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km di CO2;
  • 40% (aumentata al 50% dal 2021) per valori superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km di CO2;
  • 50% (aumentata al 60% dal 2021) per valori superiori a 190 g/km di CO2.

Considerato che la norma fa riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 le aziende possono utilizzare questo periodo di tempo per valutare la convenienza di stipulare i contratti con i propri dipendenti prima di tale data in funzione del tipo di auto assegnata onde poter continuare ad applicare sino a scadenza le regole attuali, o, viceversa, nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici/ibridi che presentano valori di CO2 molto contenuti aspettare a sottoscrivere i relativi contratti per approfittare della riduzione della percentuale al 25%.