Rivalutazione degli immobilizzi iscritti in bilancio al 31/12/2018 (art. 1, commi da 696 a 703 Legge 160/2019)

Con la norma in esame viene riproposta la possibilità per le società e gli enti commerciali che non applicano i principi contabili internazionali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2018, con l’esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. La rivalutazione, ove si ritenga di effettuarla, deve essere realizzata nel bilancio successivo a quello di cui sopra (quindi per i soggetti con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31/12/2019). Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’anno 2022 per quel che riguarda gli ammortamenti e dall’anno 2023 in caso di cessione del bene, con il pagamento di una imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per i soli immobili i maggiori valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso al 01/12/2021.

Per le società e gli enti commerciali che sono proprietari di beni il cui valore contabile è significativamente inferiore a quello di mercato può essere una valida occasione per adeguarne il valore in bilancio, con effetti sul patrimonio dell’ente (aspetto non secondario in alcune situazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa sulla crisi di impresa) e sulla tassazione futura. Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti  e assistere la clientela sul tema.