Regime forfetario: novità applicabili dall’anno 2020 (art. 1, comma 692 Legge 160/2019)

Per poter utilizzare/continuare ad utilizzare il cosiddetto regime forfetario a partire dall’anno 2020 si aggiungono a quelli previsti in precedenza (si veda a tal proposito quanto scritto sul tema nelle circolari informative del 11/01/2019 e 06/05/2019) due ulteriori condizioni:

  • Non aver sostenuto nell’anno precedente spese per un ammontare complessivo superiore a euro 20.000 per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori con reddito assimilato a lavoro dipendente, utili attribuiti in partecipazione agli associati, nonché a titolo di compensi attribuiti ai familiari dell’imprenditore o dell’impresa familiare;
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati (compreso la pensione) per un importo superiore a euro 30.000 lordi. La verifica di tale requisito non rileva se il rapporto di lavoro che ha dato origine a tale reddito è cessato. Pertanto, il contribuente che nell’anno 2019 ha conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro non può applicare nel 2020 il regime forfetario sulla posizione IVA attiva o che intende aprire a meno che prima del 31/12/2019 non sia stato licenziato o si sia dimesso e quindi non abbia più alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente in essere a tale data.

E’ del tutto evidente che essendo le due condizioni relative a valori di un anno chiuso da pochi giorni potrebbe in alcuni casi non essere così immediato e semplice definire la possibilità di utilizzare o meno il regime forfetario dal 01/01/2020. Si ricorda a questo proposito che l’impossibilità di applicare il regime forfetario comporta l’obbligo di emettere dal 01/01/2020 le fatture in formato elettronico con l’applicazione del regime IVA ordinario e l’applicazione delle ritenute di acconto per i professionisti.

Lo Studio è a disposizione per valutare le singole casistiche.

Si sottolinea infine che i contribuenti che nel 2020 utilizzeranno il regime forfetario ove decidessero (è una facoltà non un obbligo) di emettere tutte le fatture in formato elettronico si vedranno ridurre i termini di accertamento di un anno.


Nuovo credito di imposta per investimenti realizzati nell’anno 2020 (art. 1, commi da 184 a 197 Legge 160/2019)

In sostituzione del maxiammortamento e dell’iperammortamento (che restano in essere solo per gli investimenti realizzati sino al 31/12/2019 o per i quali entro tale data sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto e versato un acconto di almeno il 20%) viene introdotto per gli investimenti effettuati nell’anno 2020 un credito di imposta pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni e del 20% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 10.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);
  • 15% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 700.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016);
  • 6% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni.

Il credito di imposta vale anche per gli ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2020 per i quali sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% con consegna entro il 30/06/2021.

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Nuove regole per l’invio dei corrispettivi dal 01/07/2020 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20/12/2019)

Con il provvedimento in oggetto sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi in modalità telematica. I registratori di cassa elettronici devono essere aggiornati alle nuove specifiche tecniche entro il 01/07/2020 e per questo invitiamo tutti gli interessati a contattare i rispettivi tecnici affinché provvedano ad aggiornare i registratori entro tale data. Le specifiche tecniche prevedono in particolare che “Il Registratore Telematico o Server RT, in particolare, dovrà essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture. Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti ed elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket restaurant e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento. Il Registratore Telematico dovrà essere in grado di gestire, in caso di pagamento integralmente in contanti, l’arrotondamento previsto ….. senza necessità di riportare tale informazione nei dati da trasmettere ………….Nei casi in cui l’esercente operi con più codici attività, il registratore telematico deve consentire all’esercente di imputare i dati dei corrispettivi specificando l’attività per la quale sta effettuando l’operazione, in modo tale da consentire poi la corretta rendicontazione dei corrispettivi e della relativa imposta per ogni attività.”. E’ bene quindi che ogni singolo utilizzatore verifichi rispetto al proprio caso specifico che il registratore telematico consenta dal 01/07/2020 di rispettare quanto richiesto dall’Agenzia.

Entro la data del 30/06/2020 è necessario inoltre provvedere ad adeguare i registratori telematici al fine di consentire la gestione della lotteria degli scontrini, il cui avvio è stato posticipato dal 1/1/2020 al 1/7/2020.


Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2020 (art. 15 D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019, art. 10-bis, comma 1 D.L. 119/2018 e art. 9-bis D.L. 135/2018)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2020 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.

Il secondo comma dell’articolo in commento prevede inoltre che i soggetti che utilizzano i corrispettivi (e non le fatture) per documentare i servizi resi dovranno dal 01/07/2020 adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.