Detrazione erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno degli enti impegnati nell’emergenza Covid-19 (art. 66 D.L. 18 del 17/03/2020)

Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 sono:

detraibili dal reddito nella misura del 30%, con il limite di euro 30.000 se effettuate da persone fisiche e enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro legalmente riconosciute;

deducibili integralmente dal reddito, senza alcun limite nel caso di soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato e società di capitali ed enti commerciali). La norma afferma che in tale ambito si applica l’art. 27 della legge 133/1999 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche) che individua i soggetti in favore dei quali le erogazioni liberali sono deducibili nelle:

a) Onlus,

b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro,

c) altre fondazioni, associazione, comitati ed enti che, costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari,

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.

La deduzione vale sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Nel caso la donazione sia di beni in natura, la cessione gratuita degli stessi non si considera destinata a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le erogazioni liberali in denaro per essere detraibili/deducibili devono come sempre essere effettuate con strumenti tracciabili. Non è ammessa la detrazione/deduzione per quelle effettuate in contanti. Nella causale del versamento è opportuno indicare “emergenza Covid-19” al fine di finalizzare l’erogazione alla finalità prevista dalla norma.

Nel caso l’erogazione liberale sia in natura valgono le norme introdotte con il Decreto del Ministero del Lavoro del 28/11/2019 (si veda informativa successiva).