Moratoria fino al 30/09/2020 del rientro delle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 D.L. 18 del 17/03/2020, FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/03/2020 e Circolare ABI del 24/03/2020)

Le imprese con sede in Italia che hanno fino a 250 lavoratori, un totale dello Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro ed un fatturato inferiore a 43 milioni di euro ed i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali) possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario per quel che riguarda i prestiti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari:

  1. irrevocabilità delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 (o, se superiori, alla data del 17/03/2020) sino al 30/09/2020;
  2. Proroga al 30/09/2020 del rimborso dei prestiti con scadenza antecedente al 30/09/2020;
  3. Sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato. E’ facoltà delle imprese richiedere la sospensione della sola quota capitale delle rate in scadenza.

La sospensione, con un avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi della “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013.

In pratica la norma vuole garantire sei mesi di “tregua” alle imprese rispetto alle esposizioni bancarie e verso gli altri intermediari finanziari; chiaramente sarà poi necessario farsi trovare pronti prepararsi a “gestire” i pagamenti, rinviati alla data del 01/10/2020, quando la moratoria sarà cessata.

Per aver diritto alla moratoria di cui sopra è necessario che l’impresa presenti all’Istituto Bancario o all’intermediario finanziario una comunicazione corredata da una dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

E’ bene sottolineare che tale possibilità non riguarda le esposizioni debitorie che alla data del 17/03/2020 risultano già classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

La circolare dell’ABI e la FAQ del Ministero sul tema ritengono opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori e le modalità di invio della comunicazione.