Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)

In favore degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, è riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, comprese le spese edilizie sostenute per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per investimenti in attività innovative, quali l’acquisto e lo sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nel 2021. La norma specifica che tali spese devono essere legate alla “necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro” alla situazione che si è venuta a creare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. E’ quindi opportuno, a nostro avviso, che le spese sostenute siano quanto più possibile documentate da atti, verbali, documentazione che attesti la pertinenza delle stesse con le finalità che la norma si propone.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti i criteri per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, al quale sono state destinate risorse per 2 miliardi di euro.