Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. 34/2020)

In favore degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito di imposta del 60% sulle spese sostenute nel 2020 (nel limite massimo di euro 100.000) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, barriere e pannelli protettivi, termometri e termoscanner (comprese le eventuali spese di installazione).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Per conoscere le modalità di fruizione del credito di imposta è necessario attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà anche i criteri per rispettare il tetto delle risorse messe a disposizione dalla legge (200 milioni di euro).