Con la norma in oggetto viene introdotta la possibilità di rivalutare il valore dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019, nel bilancio successivo (quindi tipicamente quello al 31/12/2020). Al maggior valore attribuito ai beni può essere attribuito solo valenza civilistica (utile per aumentare il patrimonio contabile della società o dell’ente che effettua la rivalutazione) o anche fiscale, in quest’ultimo caso con il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%. Rispetto alle rivalutazioni fiscali precedenti l’aliquota dell’imposta sostitutiva è molto più bassa e gli effetti della rivalutazione decorrono già dall’esercizio successivo per quel che riguarda gli ammortamenti e dal quarto esercizio successivo per quel che riguarda la determinazione delle plusvalenze tassate in caso di cessione del bene. Questo rende sicuramente molto interessante valutare l’operazione per quei beni che hanno valori di mercato superiori a quelli contabili.
Come per le precedenti rivalutazioni è poi previsto che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta che si genera nell’ipotesi di rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali possa essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.
Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti ed i soggetti interessati nella valutazione sulla possibilità/opportunità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute.