Rivalutazione dei beni di impresa particolarmente interessante per il settore alberghiero e termale (artt. 6-bis D.L. 23/2020 convertito in legge 40/2020)

La possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni è stata prevista anche per le imprese del settore alberghiero e termale con una norma ad hoc. Per queste imprese la rivalutazione può essere effettuata nei due bilanci o rendiconti successivi a quello in corso al 31/12/2019 per i beni già presenti in tale bilancio.

L’aspetto particolarmente interessante di questa norma specifica per le imprese del settore alberghiero e termale consiste nel fatto che viene prevista la gratuità della rivalutazione e l’efficacia immediata degli effetti.

Ciò significa, ad esempio, che un’impresa del settore alberghiero che possa rivalutare in bilancio un immobile destinato alla propria attività per un milione di euro può spesare dall’esercizio successivo le quote di ammortamento su tale maggior valore e risparmiare, nel tempo, il 27,9% di imposte su tale importo, senza nessun costo.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti ed i soggetti interessati nella valutazione sulla possibilità/opportunità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute.