Novità in tema di credito di imposta per immobili ad uso non abitativo (art. 4 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

In favore delle imprese e dei professionisti con volume d’affari nel secondo periodo di imposta antecedente al 26/05/2021 (normalmente il 2019) inferiore a euro 15 milioni e degli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti viene attribuito il credito di imposta previsto dall’art. 28 del  D.L.34/2020, anche per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Ricordiamo che tale norma prevede un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (30% per contratti di servizio a prestazioni complesse o di affitto di azienda) destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale pagati nel periodo interessato .Ai soggetti che esercitano una attività economica il credito compete a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020-31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 01/04/2019-31/03/2020. Tale requisito non vale per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019 e per gli enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i canoni pagati per gli immobili utilizzati nella sfera istituzionale.

Viene inoltre esteso al 31/07/2021 (dal 30/04/2021) il credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo pagati dalle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Le nuove norme sul credito di imposta sui canoni di locazione si applicano nei limiti del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Lo Studio è a disposizione per verificare la spettanza del nuovo credito di imposta.