Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte dei giovani (art. 64 DL. 73/2021 cosiddetto DL Sostegni-bis)

Gli acquisti di prime case di abitazione, non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, così come gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, effettuati entro il 30/06/2022 da soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età nell’anno di stipula del contratto, con un ISEE inferiore a euro 40.000, sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali. Ove l’atto fosse soggetto ad IVA e non a registro l’acquirente ha diritto ad un credito di imposta di ammontare pari all’IVA pagata.

Ugualmente esenti, alle stesse condizioni, dall’imposta di registro, ipotecarie e catastali sono i finanziamenti erogati per l’acquisto della prima casa di abitazione, a patto che nell’atto di finanziamento risulti una dichiarazione della parte mutuataria che attesta di possedere i requisiti anzidetti.

Gli interessati sono invitati a far presente al notaio rogante e alla banca finanziatrice la sussistenza dei requisiti.