Credito di imposta per spese di sanificazione sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 (art. 32, D.L. 73/2021 e Provvedimento Agenzia dele Entrate n. 191910/2021 del 15/07/2021)

Nel periodo dal 04/10/2021 al 04/11/2021 sarà possibile presentare la comunicazione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19 sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute, non potrà superare i 60.000 euro (quindi le spese massime agevolabili non possono superare i 200.000 euro). Ove le richieste superino le risorse messe a disposizione (200 milioni di euro) il credito effettivo verrà ridotto in proporzione con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 12/11/2021.

Ricordiamo che sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dalle imprese, dai professionisti, dagli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dalla legge 58/2019 per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Considerata l’ormai prossima scadenza del termine di sostenimento delle spese è bene che i soggetti interessati si attivino subito per effettuare le spese e gli acquisti agevolati.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella presentazione della comunicazione.