Nuove linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 488 del 22/09/2021)

Con il decreto in oggetto sono state approvate le nuove linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille erogato dal Ministero del Lavoro che si applicano a partire dal contributo relativo all’anno finanziario 2020 (per i contributi ricevuti nell’anno 2020 relativi agli anni finanziari 2018 e 2019 si applicano quindi ancora i modelli precedenti). Il Decreto, rispetto a quanto già previsto dal DPCM 23/07/2020, specifica che l’obbligo di pubblicazione del rendiconto sul sito internet istituzionale riguarda gli Enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a euro 20.000, mentre per i contributi di importo inferiore la pubblicazione è raccomandata ma non obbligatoria.

Al modello di rendiconto (allegato A al decreto) deve essere allegata una relazione che illustri in maniera esaustiva l’utilizzo del contributo percepito ed un elenco dei giustificativi di spesa (anche in forma tabellare) di cui riportare il numero identificativo del documento, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille nonché la data del pagamento. Il decreto precisa che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell’elenco dei giustificativi: pertanto chi non desidera provvedere alla pubblicazione può procedere alla predisposizione dell’elenco come allegato separato dalla relazione.

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere una prima parte (di massimo una pagina) atta a fornire una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che svolge ed una seconda parte nella quale riportare le informazioni atte a dare conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra la data della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi ed i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e devono riguardare spese non imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua.

In presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale, a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo amministrativo competente è prevista la possibilità di accantonare l’intero contributo o una parte di esso rinviandone la rendicontazione fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di accredito su apposito modello (Allegato B al decreto).

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nell’assolvimento di questo adempimento.