Dal 01/11/2021 prende avvio un sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (D.M. 26 giugno 2021 n. 143 in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020)

Per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente è effettuata dal 01/11/2021 entra in vigore un nuovo sistema che si pone l’obiettivo di verificare che la manodopera utilizzata all’interno dei cantieri edili sia congrua rispetto alla tipologia di lavoro da effettuare. In sostanza sia i committenti dei lavori pubblici che dei lavori privati (in quest’ultimo caso il sistema è limitato alle sole opere il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro) dovranno acquisire dalle imprese a cui sono affidati i lavori oltre al DURC anche un documento che attesta la congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera.

Per i lavori pubblici la richiesta è effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa (prima di procedere al saldo finale dei lavori). Per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Ai fini della verifica l’impresa che esegue i lavori è tenuta a comunicare alla Cassa Edile territorialmente competente informazioni relative al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, al committente nonché alle eventuali imprese subappaltatrici. In caso di varianti apportate all’opera in corso di esecuzione l’impresa dovrà dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore dell’appalto. Il tutto avverrà tramite il portale CNCE EdilConnect.

Se dalla verifica non risulta possibile attestare la congruità, l’impresa affidataria verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni attraverso il versamento alla Cassa Edile della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la congruità.

Nel caso di esito negativo e di mancata regolarizzazione l’impresa affidataria verrà iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

Alla luce di quanto sopra si invitano tutti gli interessati a tener conto di quanto esposto per quel che riguarda i lavori interessati dalla novità normativa.